Art. 3.
(Dichiarazione di interesse culturale di locali luogo di tradizionali attività).

      1. Con provvedimento del competente soprintendente per i beni architettonici e paesistici, anche su proposta del comune, può essere dichiarato l'interesse culturale di locali, luogo di tradizionali attività culturali, artistiche, artigianali, commerciali, produttive, ricadenti nei centri, nei quartieri e nei siti storici o artistici. Il comune, nei programmi annuali di cui all'articolo 1, comma 5, prevede interventi, agevolazioni e incentivi per il sostegno di tali attività tradizionali.
      2. La dichiarazione di cui al comma 1, che contiene le indicazioni sulla conservazione dell'immobile e delle connotazioni relative all'attività, è notificata in via amministrativa al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile stesso ed è trascritta a cura della competente soprintendenza per i beni architettonici e paesistici presso la conservatoria dei registri immobiliari.
      3. Il proprietario, possessore o detentore dell'immobile sottopone al competente soprintendente per i beni architettonici e paesistici, per la preventiva approvazione, ogni modifica o intervento che intende apportare all'immobile o agli arredi. Il soprintendente, entro due mesi dal

 

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ricevimento della richiesta, comunica le proprie determinazioni. Decorso inutilmente tale termine l'autorizzazione si intende rilasciata.